|
 Assicurazioni
previdenza - Assicurazione AVS
Sono
obbligatoriamente assicurati alla AVS:
Le donne e gli uomini che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera,
dunque anche i frontalieri ed i lavoratori stranieri; le persone che sono
domiciliate in Svizzera, dunque anche i bambini e le persone non che
esercitano un'attività lucrativa tali che gli studenti, i renditori, le
persone che si occupano della famiglia.
L'assicurazione obbligatoria non fa distinzione tra il carattere dipendente
o indipendente dall'attività lucrativa. Una persona che esercita un'attività
lucrativa è dunque assicurata alla AVS, quale che sia la natura di
quest'attività, dipendente o indipendente.
Le persone di nazionalità svizzera che risiedono all'estero possono
assicurarsi alla AVS a titolo facoltativo. Questo diritto è anche accordato
agli stranieri che lavorano all'estero per un datore di lavoro svizzero e
che sono stati già affiliati alla AVS per cinque anni a meno.
Ogni
persona che esercita un'attività lucrativa deve pagare contributi alla AVS
Un'eccezione: i giovani che esercitano un'attività lucrativa non pagano
contributi fino alla fine dell'anno civile durante il quale raggiungono
l'età di 17 anni. Così, la persona che ha 17 anni il 17 agosto 2000 pagherà
contributi alla AVS fin dal 1 gennaio 2001. I giovani della famiglia che
lavorano nell'impresa familiare e che non toccano salari in contanti pagano
contributi alla AVS soltanto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno che segue
quella durante la quale hanno raggiunto l'età di 20 anni.
L'obbligo di pagare contributi prende fine appena la persona assicurata
raggiunge l'età ordinaria della pensione e che cessa di esercitare
un'attività lucrativa. Per gli uomini, l'età ordinaria della pensione è
fissata a 65 anni; per le donne a 62 anni. Le donne nate nel 1939,.1940 e
1941 prenderanno la loro pensione a 63 anni. Fin dall'anno di nascita 1942,
le donne avranno diritto ad entrate fin da 64 anni. Ogni persona che lavora
dopo avere raggiunto l'età della pensione
deve continuare a pagare i contributi al AVS/AI/APG. Tuttavia, nessun
contributo deve essere pagato se il suo reddito annuale non supera 16800
franchi (o 1400 franchi al mese).
Le persone
che non esercitano alcun'attività lucrativa devono pagare contributi fin dal
1 gennaio dell'anno che segue quella dove hanno raggiunto l'età di 20 anni.
Quest'obbligo
duro fino alla fine del mese durante il quale hanno raggiunto l'età che dà
diritto a rendite. Le persone a vantaggio di rendite d'invalidità del AVS
devono anche pagare contributi alla AVS. |