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Info – Assicurazione infortuni in caso di disoccupazione

Disoccupazione
Nessuna attività lucrativa per una durata indeterminata.

Come sono assicurato ?
Dal 1 gennaio 1996, le persone  disoccupazione sono obbligatoriamente assicurate contro gli incidenti alla Suva. La cassa di disoccupazione preleva direttamente il premio dell'assicurazione-infortuni sull'indennità di disoccupazione e la versa alla Suva.
La copertura d'assicurazione prende finisse alla scadenza del trentesimo giorno che segue quello dove la persona alla disoccupazione ha soddisfatto per l'ultima volta le condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione.

Cosa devo fare ?
La copertura d'assicurazione al Suva può, per convenzione speciale, essere prolungata oltre alla fine dell'assicurazione obbligatoria per una durata massima di sei mesi consecutivi (assicurazione per convenzione). Il premio - attualmente di 25 franchi al mese - deve essere pagato al più tardi il trentesimo giorno che segue quello della fine dei diritti. Dopo, non fruite più della copertura d'assicurazione offerta dalla Suva. Un eventuale infortunio deve essere dichiarato alla cassa malattia, che, di norma, provvede soltanto alle spese di trattamento.

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