Info
– Assicurazione infortuni in caso di disoccupazione
Disoccupazione
Nessuna attività lucrativa per una durata indeterminata.
Come sono
assicurato ?
Dal 1 gennaio 1996, le persone disoccupazione sono
obbligatoriamente assicurate contro gli incidenti alla Suva. La cassa
di disoccupazione preleva direttamente il premio
dell'assicurazione-infortuni sull'indennità di disoccupazione e la
versa alla Suva.
La copertura d'assicurazione prende finisse alla scadenza del
trentesimo giorno che segue quello dove la persona alla
disoccupazione ha soddisfatto per l'ultima volta le condizioni che
danno diritto all'indennità di disoccupazione.
Cosa devo
fare ?
La copertura d'assicurazione al Suva può, per convenzione speciale,
essere prolungata oltre alla fine dell'assicurazione obbligatoria
per una durata massima di sei mesi consecutivi (assicurazione per
convenzione). Il premio - attualmente di 25 franchi al mese - deve
essere pagato al più tardi il trentesimo giorno che segue quello
della fine dei diritti. Dopo, non fruite più della copertura
d'assicurazione offerta dalla Suva. Un eventuale infortunio deve
essere dichiarato alla cassa malattia, che, di norma, provvede
soltanto alle spese di trattamento.
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