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La previdenza professionale dei disoccupati

La maggior parte dei disoccupati che ricevono un'indennità giornaliera dell'assicurazione disoccupazione (AD) superiore a Sfrs. 92.60 è sottoposta a contributi di secondo pilastro: 5,28% del salario quotidiano coordinato.  Uguale per gli uomini e le donne, questo contributo è pagato insieme dal AD ed il disoccupato. È versata "alla fondazione istituto collettore LPP” che è l'istituzione supplementare. Per la Svizzera italiana, si trova a Lugano.

Nel caso particolare di sospensione delle prestazioni del AD, corrispondente ad una sanzione, il contributo è interamente a carico dell'assicurazione disoccupazione.

Occorre essere coscienti che questo contributo copre soltanto le pensioni d'invalidità e di decessi secondo i minimi definiti dalla legge federale sul secondo pilastro (LPP); nessun contributo è versato per la pensione.

Quando il futuro disoccupato lascia il suo ultimo datore di lavoro, ha generalmente diritto ad una prestazione d'uscita. Deve trasferirla su una polizza di libero passaggio presso un'una istituzione d'assicurazione o su un conto presso una fondazione bancaria. Questa polizza di libero passaggio (o questo conto) è un mezzo ideale per il disoccupato per mantenere il suo livello d'assicurazione: può così prevedere prestazioni in caso di decessi e d'invalidità "alla carta", prelevando i contributi sia sulla prestazione d'uscita sia in funzione delle sue altre possibilità finanziarie.

  Questioni - Riposti

Previdenza
AVS, LPP e terzo pilastro
Terzo pilatro
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