Un consiglio secondo la vostra situazione…
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Quando un assicurato lascia un'istituzione di previdenza, ha generalmente
diritto ad una prestazione d'uscita. · Quando lascia definitivamente la Svizzera. · Quando diventa indipendente e non è più sottoposto al secondo pilastro obbligatorio. · Quando l'importo del contributo d'uscita è "poco importante", cioè inferiore all'importo annuale dei contributi personali dell'assicurato. Dal 1 gennaio 1995, la donna sposata che smette la sua attività lucrativa non ha più diritto al rimborso. Altra innovazione: per proteggere la famiglia, il legislatore autorizza il pagamento in contanti soltanto con il consenso scritto del coniuge.
Una certa incertezza regna negli spiriti sulla situazione di quello che
lascia definitivamente la Svizzera. Di conseguenza, quello che lascia definitivamente la Svizzera può chiedere il rimborso in contanti della sua prestazione d'uscita secondo pilastro, senza alcuno termine. |
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