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Potete utilizzare il vostro secondo pilastro per il vostro alloggio ?

Si tratta di una nuova legislazione, entrata in vigore il primo gennaio 1995, il cui scopo mira ad incoraggiare gli assicurati ad acquisire o costruire il loro alloggio, o ammortizzare il loro debito ipotecario grazie al loro secondo pilastro.

L'impiego del secondo pilastro è possibile soltanto se l'assicurato è proprietario del suo alloggio e che vi abita. L'utilizzo dei fondi per una residenza secondaria non è autorizzato.

I fondi disponibili.

I fondi disponibili sono composti dalla prestazione d'uscita totale per gli assicurati di meno di 50 anni. Per gli assicurati di 50 anni e oltre, questi fondi rappresentano la prestazione d'uscita acquisita a 50 anni o la metà della prestazione d'uscita determinante al momento della messa in impegno o del pagamento anticipato.

Ci sono due modi di utilizzare il suo secondo pilastro:

La costituzione in pegno: l'assicurato mette i fondi disponibili o le sue prestazioni d'assicurazione in garanzia presso suo creditore, per ottenere per esempio un mutuo ipotecario a migliori condizioni.

Il pagamento anticipato: l'assicurato utilizza direttamente i fondi disponibili per il suo alloggio.

Pagamento anticipato, costituzione in pegno e conseguenze.

Il pagamento anticipato è pagato direttamente al creditore, al rappresentante o all'imprenditore. Il suo importo minimo è di Sfrs. 20'000. - - e può essere chiesto soltanto ogni cinque anni.

Il pagamento anticipato e la realizzazione della costituzione in pegno sono sottoposti, al momento del pagamento, all'imposta unica e distinta sulle prestazioni in capitale che proviene dal secondo pilastro. L'imposta deve essere pagata con i patrimoni dell'assicurato, poiché il secondo pilastro non può essere utilizzato per ciò.

Il pagamento anticipato e la costituzione in pegno comportano una diminuzione delle prestazioni garantite. Questa diminuzione può essere compensata dalla conclusione di un'assicurazione complementare.

Ogni assicurato ha la possibilità di rimborsare il pagamento anticipato fino a tre anni prima dell'età della pensione. Tuttavia, ha l'obbligo di farlo se l'alloggio è venduto o se non è più utilizzato per le sue necessità, da esempio in caso d'affitto dell'alloggio ad un terzo.

Per garantire il rimborso in caso di vendita, l'istituzione di previdenza deve richiedere la menzione di una restrizione del diritto di alienare al Registro Fondiario.

Il pagamento anticipato e la costituzione in pegno possono essere effettuati soltanto se il coniuge dell'assicurato vi acconsente.

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