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La legge sulla previdenza professionale (LPP) fissa soltanto esigenze minime. Ogni cassa di pensione può prevedere piani di previdenza che vanno oltre di questo minimo, ciò che fanno molte istituzioni di previdenza in Svizzera. A livello del finanziamento, la legge impone soltanto un obbligo: ogni cassa di pensione deve regolare il suo sistema di contributi in modo a ciò che le prestazioni previste possano essere fornite da quando sono esigibili. Di conseguenza, i principi generali enunciati in quest'articolo possono essere applicati nella loro totalità soltanto per la parte minima dell'assicurazione. I contributi LPP (parte datore di lavoro e parte dipendente) sono variabili. Si compongono di tre elementi: · I contributi che servono a finanziare le prestazioni di pensione (contributi di pensione); · I contributi che servono a finanziare le prestazioni in caso di decessi e d'invalidità (contributi di rischi), come pure le spese di gestione. Questi contributi sono versati a fondi perduti; · I contributi "sociali" o di "solidarietà", portati anche non restituibile. I contributi di pensione Sono determinate dalla LPP in percentuale del salario coordinato e sono variabili in funzione dell'età secondo la tabella seguente:
I contributi di rischi Corrispondono alle prestazioni assicurate in caso d'invalidità e di decessi e sono calcolate per mezzo di tavole di statistiche. Quest'ultimi tengono in particolare conto del capitale di previdenza accumulato dall'assicurato, delle probabilità d'invalidità e di decessi secondo la sua età ed il suo sesso. I contributi di « solidarità » Contributi di "solidarietà" sono stati anche previsti dalla LPP. Si tratta dei contributi per le misure speciali (1% dei salari coordinati, che servono in particolare a migliorare la sorte della generazione d'entrata), il fondo di garanzia (attualmente 0,1% dei salari coordinati) e l'adattamento delle entrate all'evoluzione dei prezzi. |
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